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venerdì 21 dicembre 2012

tirocini formativi: per la Corte Costituzionale è illegittima la regolamentazione statale della durata e dei requisiti

"""""""""SENTENZA N. 287
ANNO 2012
LA CORTE COSTITUZIONALE
(...)
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con autonomi ricorsi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e dalla Regione autonoma Sardegna, (...)
2.— La presente decisione ha ad oggetto unicamente l’impugnazione dell’art. 11 del citato decreto-legge, il cui contenuto è il seguente: «1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione».
3.— Le Regioni Emilia-Romagna, Liguria ed Umbria, in termini analoghi, lamentano che le disposizioni impugnate violino l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale».
(...)
3.— I ricorsi sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale «riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005). Viceversa, la disciplina della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007).
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, peraltro, che i due titoli di competenza non sempre appaiono «allo stato puro» (così la sentenza n. 176 del 2010 in relazione al regime dell’apprendistato), ed ha chiarito che il nucleo «di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al legislatore regionale (…) – al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario – cade sull’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del 2010), sia
da quella, anch’essa ripartita, in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva potestà statale di dettare le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.)» (così la sentenza n. 108 del 2012).
Il titolo di competenza residuale ora richiamato si applica anche alla Regione Sardegna, in virtù della clausola di maggior favore di cui al citato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
4.— Ora, alla luce del menzionato, costante orientamento di questa Corte, appare evidente che il censurato art. 11 si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.
Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale – pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.
D’altra parte, che la normativa in esame costituisca un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad un momento storico antecedente l’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 – che prevede l’adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico».
(...)
è principio consolidato che il titolo di competenza costituito dai livelli essenziali delle prestazioni – che non individua una materia in senso stretto, quanto, invece, una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie (sentenza n. 322 del 2009) – «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005), mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa» (sentenza n. 232 del 2011).
È evidente, invece, che nel caso in esame si è fuori da simile previsione, e ciò a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con l’intervento normativo statale.
6.— L’art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione
(...)
11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
(...)"""""""""

mercoledì 19 dicembre 2012

“ASPI” , “MINI-ASPI 2012” e “MINI-ASPI” : LE ULTERIORI ISTRUZIONI DELL'INPS SULLA NUOVA “DISOCCUPAZIONE”

L'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012":


L'INPS ritiene che l'ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un'ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020830%20del%2018-12-2012.htm
L'INPS fornisce le istruzioni circa le nuove discipline, previste dall'articolo 2 della Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro), conosciute come: Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20142%20del%2018-12-2012.htm

martedì 18 dicembre 2012

PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL SALVATAGGIO

DA IL MESSAGGERO DEL 17.12.2012

Precari, ecco chi si salverà nel pubblico impiego

La proroga dei contratti a luglio riguarderà soprattutto gli enti locali e il servizio sanitario nazionale. Parte la trattativa tra i sindacati e l’Aran per definire durata, intervalli e deroghe per il lavoro flessibile

LA MAPPA

ROMA Lavorano per Regioni e Comuni e per il Servizio sanitario nazionale. Sono soprattutto loro i precari della pubblica amministrazione che possono trovare una temporanea salvezza nella proroga dei contratti triennali al 31 luglio 2013. La modifica è stata presentata dal governo al Senato e inserita nella legge di stabilità. La mappa di chi entra e chi esce ha bisogno ancora di una serie di passaggi per chiarirsi definitivamente. Il primo, è l’accordo quadro che i sindacati sono chiamati a concludere con l’Aran per definire le regole relative ai contratti a tempo determinato sia per quanto riguarda la loro durata (massimo 36 mesi, ma è prevista la deroga nel caso di contrattazione collettiva), sia per l’intervallo tra un contratto e l’altro, che per definire i casi di proroghe e rinnovi. Con ogni probabilità tutto ciò avverrà a gennaio nonostante l’intenzione del ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi fosse di stringere i tempi e di arrivarci entro fine 2012. Non è stato possibile e anche questa è una delle ragioni della proroga che riguarderà i contratti triennali in essere al 30 novembre e che scadranno a breve per essere prorogati fino, al massimo, alla fine di luglio.
La proroga non sarà automatica. E questa è una delle ragioni che renderanno la norma meno ampia di quanto si fosse pensato. Intanto non ci rientrano i 130.000 precari della scuola (per il comparto valgono regole diverse), oltre la metà dell’esercito dei 250.000 contratti a termine utilizzati nella pubblica amministrazione. Riguarderà solo marginalmente l’amministrazione centrale poiché sono pochi, appena 14.893 (quasi 6 mila nella Ricerca e Università), i precari utilizzati nei ministeri ed enti. Si concentrerà invece soprattutto nell’oceano dei 100.052 precari utilizzati dagli enti locali, la metà dei quali lavorano nelle Regioni a statuto ordinario (e nei relativi Comuni), un numero quasi alla pari con il gruppone del Servizio sanitario nazionale (35.194).
L’emendamento del governo prevede che i contratti possano essere prorogati, ferme restando le leggi in vigore. Quindi, rispetto dei vincoli finanziari e delle compatibilità con le piante organiche rivisitate dalla spending review. In altre parole, non potrà essere prorogato il contratto se il posto non c’è più. Lo stabiliranno, caso per caso, le singole amministrazioni. Un caso a parte è quello dei ricercatori: molti di loro non gravano sulla pubblica amministrazione, lavorano su progetti finanziati da dotazioni europee e quindi le amministrazioni possono prorogare i contratti per salvaguardare il completamento dei progetti (è il caso del rinnovo recentissimo, fino al 2016, per i precari dell’Istituto nazionale di sismologia). Restano fuori dalla proroga, infine, le altre tipologie di contratto flessibile come i co.co.co o i contratti di somministrazione.
L’altra parte dell’emendamento riguarda la stabilizzazione dei precari riservando loro una quota del 40% dei posti nei concorsi pubblici. Per usufruirne, però, bisogna innanzitutto che si facciano i concorsi; per parteciparvi occorre vantare 3 anni di esperienza di lavoro con l’amministrazione che indice il bando. Senza riserva possono accedere i cococo che hanno maturato almeno tre anni di contratti. Un decreto del presidente del consiglio stabilirà i dettagli tecnici entro il 31 gennaio.
Barbara Corrao

lunedì 17 dicembre 2012

ADDIO "Disoccupazione"! DALL'1.1.2013 ARRIVA L' "ASPI" (Assicurazione Sociale per l'Impiego)

L’articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire un’indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L’ASpI – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria – si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonchè per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Clicca qui sotto e leggi la Circolare INPS per capire come funziona:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA: IL FUTURO E' UN BY-PASS?

da AFFARI ITALIANI
http://affaritaliani.libero.it/economia/delocalizzazione-imprese-italia-svizzera16122012.html?refresh_ce

Tutti oltre confine/ Le Pmi italiane delocalizzano in Svizzera. A Berna il fisco è market-friendly

Lunedì, 17 dicembre 2012 - 08:51:00
Di Guido Beltrame* La notizia viene data quasi sottovoce da un funzionario della dogana, difficile verificarla, improbabile che sia inventata. Ogni giorno lavorativo, dieci camion carichi di mobili da ufficio valicano il confine tra Italia e Svizzera. Sono aziende italiane che delocalizzano o si trasferiscono completamente. Certo, non vale l'equivalenza "un camion = una società", ma fossero anche solo 2 società al giorno i numeri dovrebbero far riflettere… E invece, per comodità o - peggio - per voluta disinformazione, qualcuno continua a sostenere che chi si trasferisce in Svizzera lo fa solo per pagare meno tasse o, ancora peggio, per frodare il fisco italiano. Una bella scusa per non voler ammettere e riconoscere le debolezze, le lacune, i tumori del sistema Italia.

Arriviamo subito al punto: il carico fiscale è, sì, inferiore in Svizzera rispetto all'Italia (ormai arrivata al top delle classifiche mondiali, quindi quasi qualsiasi Paese è più conveniente dal punto di vista fiscale del nostro), ma quello che attrae gli imprenditori italiani ad andare oltre confine con le loro aziende (o parte di esse) sono anche, se non soprattutto, altri fattori: certezza delle regole, burocrazia ridotta al minimo, funzionari pubblici collaborativi e non, nella maggior parte dei casi, svogliati o addirittura incredibilmente contrari a tutte le possibili soluzioni dei problemi.

Partiamo dal fisco. In Svizzera, ci sono poche e chiare regole. Se avete un dubbio o un problema si contatta l'ufficio di tassazione e lo si risolve insieme, collaborando senza prese di posizione preconcette. Il contribuente è l'anello fondamentale della catena, non la vittima sacrificale. Si arriva, persino, in alcuni casi a preconcordare quante tasse il contribuente/società dovrà versare. Una volta versata la somma concordata non ci saranno controlli ulteriori, nessuno studio di settore, redditometro o ispezione. Annualità chiusa e avanti per l'anno successivo. La collaborazione e l'accordo preventivo fanno in modo che il contenzioso tributario sia ridotto praticamente a livelli minimi con un gran beneficio per le casse della Pubblica Amministrazione. In Italia nel 2011 sono stati eseguiti quasi 700.000 accertamenti. Peccato, poi, che agli accertamenti non faccia seguito un effettivo beneficio per le casse dello Stato.
Le statistiche dicono che, in Italia, in secondo grado (oltre, c'è la Cassazione con costi di difesa spesso insostenibili o non ragionevoli per il contribuente - non per il fisco che è difeso "gratis" dallo Stato) il contribuente ha totalmente ragione nel 45% dei casi, nel 9% dei casi il contribuente ha ragione parzialmente, il fisco vince completamente nel 41% mentre il restante 5% dei casi (fonte Ministero Economia e Finanze) il contenzioso ha un altro esito (difficile da capire quale possa essere…). Considerando, inoltre, che quasi sempre le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, si deve concludere che il contribuente italiano è indubbiamente vessato dal fisco. Chi di noi, se sbagliasse il 50% delle sue scelte nel lavoro, riuscirebbe a sopravvivere? Probabilmente dovrebbe cambiare lavoro. I dirigenti e i funzionari del fisco sono ben più fortunati dei comuni mortali: sbagliano una mossa su due, e nessuno gli muove la benchè minima critica. Non solo, ma i costi di questa enorme macchina burocratica legata al contenzioso, non appesantiscono forse il bilancio dello Stato?

*L'autore è un dottore commercialista che esercita sia a Milano che a Chiasso

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COMMENTO ALP-AGL:

Questo articolo pensiamo sia molto utile per far capire a tutti i dipendenti pubblici italiani quale sia il terreno dove si gioca il loro futuro. Non le elezioni delle RSU che si tengono ogni tre anni e che formano organismi che non contano nulla, non l'iscrizione e l'attività per sindacati che, se rappresentativi, non esistono nell'interesse dei lavoratori ma per gli scopi dei loro vertici che intrecciano giochi perversi con certa parte della dirigenza pubblica e del mondo politico. Non nel riscuotere, seppur con regolarità (fino a quando?) , quel misero stipendio (compresi i FUA e le strampalate ripartizioni che se ne fanno) ormai eroso fino all'osso e che consente a malapena di mangiare, non nello sperare in una pensione pubblica che tra qualche anno sarà alleggerita fino a volare via, non nella previdenza integrativa, concepita a uso e consumo di grandi sindacati, compagnie assicurative e banche che vogliono esercitarsi a fare gli speculatori di borsa con le vostre liquidazioni, facendovele sparire. Non nell'ossequiare un dirigente per il quale voi siete solo dei soldatini da mettere in campo per continuare ad avere titolo a sedere sulla propria poltrona.
L'unica maniera per capovolgere questo amaro destino è entrare in rapporto diretto con cittadini e imprese, capire le loro esigenze, collaborare tutti per un nuovo Stato, una nuova Pubblica Amministrazione, mandando in soffitta i vecchi Sindacati e i vecchi Partiti che vi hanno usato, portato a questo punto e che tra poco vi butteranno via.
Che il 2013 sia l'anno dal quale cominci la rimotivazione personale e la capacità di riorganizzarsi in forme nuove. D'altronde, peggio di così...

lunedì 10 dicembre 2012

I lavoratori della Scala lanciano volantini dal loggione

La Prima della Scala a Milano lo scorso 7 dicembre ha registrato verso la fine dello spettacolo, il lancio di volantini di protesta dal loggione. In sintesi, i lavoratori denunciano quanto segue.

*Tra i lavoratori, artisti compresi, che hanno lavorato al Teatro alla Scala, già ci sono otto morti per malattie correlate all’amianto
* licenziata la ballerina solista del Corpo di Ballo della Scala per aver parlato e scritto un libro sui disturbi alimentari e non solo delle giovani che entrano nel mondo della danza.
* Il “Teatro alla Scala” è classificato ad “Alto Rischio”. Ogni anno, l’edificio accoglie 400 mila spettatori. Sarebbero necessari 20 Vigili del Fuoco Interni. Attualmente sono ridotti a 12.
*Il personale di sala è sotto organico del 50%
* 300 cause depositate presso il Tribunale di Milano intentate dai lavoratori precari della Scala per essere stabilizzati
*Un numero spropositato di lavoratori inquadrati da anni con contratto a tempo indeterminato “a chiamata”
* nel Coro avvengono violazioni del Contratto Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e degli Accordi Interni. La Commissione che seleziona gli aspiranti coristi ha denunciato l’illegittimità, a danno dei selezionati, causata dal trattenimento in servizio di un corista pensionato
(ne abbiamo parlato tempo fa qui:
http://alcom-agl.blogspot.it/2012/10/coro-della-scala-perche-lui-noanche-se.html )
* La “Fondazione Teatro alla Scala” è proprietaria di un edificio con parcheggio sotterraneo siti in Via Verdi. L’edificio viene lasciato vuoto
* la Direzione del Teatro che si occupa del settore “Acquisti di beni e servizi” ha indetto operazioni d’asta con affidamento ad Aziende con il 40% di ribasso
* Noleggiati mezzi di trasporto, lasciando fermi numerosi mezzi di proprietà della Scala.

Si tratta, come si vede, di una situazione scottante, comune a tanti teatri italiani, sofferta, oltre che dalla cittadinanza sensibile al teatro e alla cultura in generale, in particolare dai lavoratori impegnati in quelle strutture.
Attendiamo, dalla Fondazione e dalla Direzione, che venga chiarito il proprio punto di vista su quanto denunciato dai lavoratori che ci sembra abbastanza grave.
Ricordiamo che la Cultura è il futuro del nostro Paese, al contrario di altri settori ormai senza futuro ma sui quali vi è un investimento di risorse spropositato.
Siamo solidali con i lavoratori della Scala e con quelli di tutti i teatri italiani.

ALCOM-AGL

sabato 1 dicembre 2012

CORTE COSTITUZIONALE SU MATERNITA' PER LIBERE PROFESSIONISTE CHE ADOTTANO UN BAMBINO

Corte Costituzionale Sentenza n. 257 del 22.11.2012 (brani della sentenza):

""""""""""(...)1.— Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 settembre 2011 (r.o. n. 98 del 2012) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che abbiano adottato un minore, prevedono l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».(...)
Ciò posto si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).
Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l’astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l’altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell’ingresso del minore nella sua nuova famiglia.
In questo quadro, non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un’indennità di maternità per soli tre mesi. L’irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo.
È vero che tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata sussistono differenze che rendono le due categorie non omogenee. Nella questione in esame però vengono in rilievo non già tali diversità, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.
Ne deriva che la discriminazione sopra riscontrata si rivela anche lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l’identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.
Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
Ogni altro profilo rimane assorbito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe
(...)
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere (...)""""""""""